Regolamento prestazioni in vigore dal 1° ottobre 2023
Condizioni generali per aver diritto alle varie prestazioni
Ha diritto alle prestazioni il lavoratore iscritto alla singola Cassa Edile, secondo le condizioni previste nelle specifiche prestazioni e per il quale sono state versate le quote ed i contributi stabiliti dal C.C.N.L. e dagli accordi integrativi vigenti. I lavoratori devono aver maturato almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti l’evento o la data della domanda. I famigliari dei lavoratori devono risultare a carico dello stesso ai fini delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 T.U.I.R. Il periodo di riferimento delle prestazioni, anche ai fini del massimale, è l’anno Cassa Edile che va dal 01 ottobre al 30 settembre.
SI SOTTOLINEA CHE LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE NEL VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE DEI CONTRIBUTI ALLA STESSA DOVUTI È CONDIZIONE NECESSARIA PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DELLE PRESTAZIONI ED ASSISTENZE.
I lavoratori occupati in cantieri situati fuori dalla provincia di competenza della Cassa Edile, e di conseguenza iscritti presso altre Casse Edili, devono sempre presentare la domanda per l’erogazione delle prestazioni alla Cassa Edile presso la quale risultano denunciati nel mese dell’evento.
MODULISTICA
Le domande di prestazione (MOD. A-B-C) devono esser presentate inderogabilmente entro le scadenze previste dal regolamento e corredate dai documenti necessari caso per caso, come indicato sul retro dei moduli stessi.
MODELLO A – Domanda di prestazioni
MODELLO B – Domanda per assegni di studio 2024-2025
MODELLO C – Domanda di prestazioni
Contributo malattia primi 3 gg (sup. a 3 gg. fino a 6 gg.)
Accredito in conto corrente ai lavoratori
Modulo di richiesta invio Certificazione Unica
Autocertificazione Stato famiglia
Autocertificazione Rapporto di parentela
Autocertificazione Primo ingresso
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